Avv. Luigi Rapisarda 

 

Prendo spunto dal recente caso di cronaca giudiziaria che ha riguardato il gioielliere Roggero, vittima di diverse rapine.

Come è noto, dopo l’ultima di esse, a causa della sua reazione nel corso della quale ha ucciso due dei tre rapinatori, si è ritrovato nelle settime scorse con una sentenza definitiva che lo ha condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario.

Il caso ha scosso e reso assai conflittuali molti confronti pubblici che da settimane stanno dominando i mass media.

Ovviamente il caso ha suscitato tutta una serie di commenti, sia sul piano dell’opinione pubblica generale ove si continuano a fronteggiare punti di vista contrastanti sull’esito giudiziario della vicenda, sia sul piano del dibattito pubblico veicolato da tutti i talk show delle tante reti tv e dai mass media, nazionali e locali.

Non sono mancati partiti che hanno espresso opinioni contrarie rispetto a come si è definito il caso giudiziario.

Ovviamente a pesare c’è sicuramente una certa idea securitaria che da sempre caratterizza alcuni partiti dichiaratamente di destra.

Tanto che la Lega, in particolare, che ha sempre sostenuto l'impunità totale a qualsiasi condizione di tempo e di luogo e di risultato di chi reagisce, pare si sia affrettata a proporre l’estensione integrale della legittima difesa, anche fuori dalle ipotesi tipiche dell’attualità del pericolo e della proporzionalità tra aggressione e reazione.

Non è così che si può risolvere ogni evento aggressivo di questo tipo, favorendo un clima da far west  non compatibile con i valori e i principi della nostra Costituzione e della nostra civiltà giuridica

Eppur è possibile, a mio giudizio, colmare una qualche lacuna normativa che sulla materia possiamo riscontrare per consentire un miglior inquadramento di queste dinamiche nelle quali è soprattutto la vittima di rapine e aggressioni, quando reagisce nelle proprie abitazioni o nei luoghi di lavoro, a dover rischiare con la propria azione difensiva, se non si conforma ai parametri dettati dall’esimente di cui all’art.52 c.p., e a quanto ad essa correlato nell’ipotesi di eccesso colposo di cui all’art.55 del codice penale.

Quello che manca insomma è la previsione di una diminuente che consenta ai giudici di valutare l’incidenza del turbamento con una diminuzione fino alla metà della pena da irrogare, se, a causa dell’aggressione o della rapina, lo status psichico di chi reagisce non abbia fatto cogliere appieno, o abbia alterato, la percezione dei confini normativi entro i quali la falsa presunzione dell’attualità del pericolo potesse giustificare l’azione oppositiva della vittima.

Vediamo adesso succintamente come si pone attualmente la normativa sulla materia.

Partiamo dall'eccesso colposo in legittima difesa.

Come è noto l’articolo 55 del nostro codice penale, in esito agli interventi emendati i di questi ultimi decenni, così recita:”Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”

La materia della legittima difesa ha avuto, e conseguentemente dell’eccesso colposo, come dicevo, prima, in questi anni passati, una serie di innesti, nel senso di assicurare una più efficace e oggettiva applicabilità per una più ampia tutela e garanzia dell'impunità del soggetto che reagisce ad un’aggressione a sé, ai suoi cari, e ai propri beni, in determinati e evidenti presupposti di tempo, di luogo e di risultato.

Con l’ultimo caso balzato alle cronache, di questi giorn, con cui la Cassazione ha riconosciuto la validità del giudizio di condanna per omicidio volontario del gioielliere Mario Roggero, già in carcere a scontare i 14 anni di pena inflitta, la materia disciplinata dal codice penale è diventata più incandescente, soprattutto per quella parte di opinione pubblica che ritiene eccessivamente severa quella sentenza con cui un uomo, settantenne, già martoriato in passato da ripetute rapine al suo negozio, debba pagare così pesantemente per una reazione, qualificata come mero omicidio volontario, in quanto dalla dinamica della reazione, avvenuta quando i rapinatori erano appena usciti dai locali della gioielleria, la risposta armata, mentre gli aggressori si accingevano a ripararsi in macchina per la fuga, non essendosi inquadrata entro lo schema tipico della legittima difesa, non poteva che configurarsi, come in effetti i giudici dei diversi giudizi hanno fatto, che nella fattispecie dell’omicidio volontario.

Ora, sulla base del fatto - così come si è espresso in quella dinamica le cui sequenze sono divenute, attraverso i media, di dominio pubblico - e della valutazione data dalla giurisprudenza al caso di specie, a mio giudizio, non si può assolutamente parlare di sentenza sbagliata; risultando evidente che i giudici non avevano altro dato normativo cui fare riferimento. 

Ne’ poteva invocarsi l’ipotesi dell’eccesso colposo in legittima difesa, presupponendo anche questa norma l’attualità del pericolo, cosa che effettivamente appare dagli stessi frame dei video, come  cessato, essendo avvenuta la reazione quando i rapinatori, una volta usciti dai locali e intenti ad accingersi a fuggire in macchina, stavano per dileguarsi, senza ulteriori reazioni aggressive.

Insomma se la sentenza non può essere attaccabile per la sua coerenza valutativa, cosa è mancato perché questo episodio potesse avere una valutazione più giusta?

A mio giudizio quello che è mancato è un certo vuoto normativo che si riconduca al quadro psicologico che in questi frangenti attanaglia di solito le vittime di aggressione finalizzata, come  in questo caso, alla commissione di una rapina.

Ora, mentre lo status psichico, sebbene sia alla base dell’art.55, secondo comma, nella parte in cui sancisce che:”..la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”, funge da leva nella valutazione del principio di proporzionalità che giustifica l’esimente se lo stato di grave turbamento ha inciso nel mancato bilanciamento del rapporto tra offesa e difesa. 

Non altrettanta previsione si rinviene nel codice nell’ipotesi in cui la situazione di grave turbamento abbia influito, alterando la percezione dell’attualità del pericolo, presumendo erroneamente, per la permanenza di armi nel dominio dei rapinatori, una condizione di pericolo ancora attuale tale da attivare la reazione, pur se obiettivamente al limite delle condizioni di cui all’art. 52, legittimanti la legittima difesa.

Ecco che allora, nell’idea di riportare, in casi così clamorosi una certa maggiore equità nel giudizio globale nel quale il grave turbamento abbia inciso sulla giusta percezione dell’attualità del pericolo di un'offesa ingiusta, avanzo l’idea di integrare, con  una proposta di Legge di iniziativa popolare la previsione di cui all’art.55, con l’aggiunta di questo terzo comma:

”Qualora il grave stato di turbamento non ha consentito un facile discernimento del pericolo cessato, alla reazione non contestuale che ha causato la morte o lesioni fisiche all’aggressore, o a più di uno di essi, si applica fino alla metà della pena da infliggere per i reati consumati fuori dall’esimente di cui all’art.52 cp, né configurabili nelle ipotesi di cui all’art.55, primo e secondo comma del codice penale.

Spero si apra un proficuo dibattito, nel partito, anche in una prospettiva ulteriormente migliorativa di questa mia proposta di Legge di iniziativa popolare. 

Peraltro l’iniziativa può consentire al partito di proporsi, senza furore, né ideologizzando la materia, come attento mediatore in una materia così delicata e divisiva.