Il Comitato Iniziative Popolari ieri 24 giugno ha depositato presso la Corte di Cassazione le due proposte di legge d’Iniziativa Popolare;

1. Sistema elettorale proporzionale con preferenze e

2. “Cancellierato Italiano” su modello tedesco, come proposta alternativa al Premierato.

Il Comitato Iniziative Popolari è aperto a tutti i cittadini, esso è plurale, composto da diverse sensibilità politiche e lancia l’appello a tutte le forze politiche e associative, ed in primis a tutti i cittadini affinché aderiscano alle due proposte presentate.

Soci promotori, fondatori sono:
Enzo Palumbo, Mario Tassone, Vitaliano Gemelli, Sergio Marini, Antonio Paris, Ettore Bonalberti, Marco D’Agostini, Luigi Spanu, Diego Morgione, Salvatore Pagano, Dante Massarella, Thomas Agnoli, Andrea Pruiti Ciarello, Pasquale Ruga,  Roberta Ruga, Raffaele Bonanni, Elisabetta Trenta e Mattia Orioli come Presidente, e tutti coloro che vorranno insieme a noi ridare forza e maggiore rappresentatività e democrazia al paese.

 

 

 

 

RELAZIONE ALLA LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

CON UN SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE

E CON FACOLTÀ DI ESPRIMERE PREFERENZE

 

 

Questa proposta di legge d’iniziativa popolare (LIP) nasce nella speranza dire il Parlamento a legiferare per restituire agli elettori la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati, cosa che da oltre trent’anni è stata negata dalle leggi elettorali che si sono succedute nel tempo, come emblematicamente denominate (il mattarellum, il porcellum, l’italicum, e ora il rosatellum).

Le principali previsioni del disegno di legge ruotano intorno ai seguenti principi.

Anzitutto, il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso in circoscrizioni elettorali che, per quanto riguarda il Senato, consentono – mediante accorpamento di realtà geografiche viciniori – di attenuare l’effetto di sbarramento naturale.

Viene cancellata l’attuale bipartizione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali, il cui voto reciprocamente e obbligatoriamente congiunto costituisce l’offesa più dolorosa rispetto alla prescrizione costituzionale del voto “personale ed eguale, libero e segreto”;

E viene ripristinato lo scrutinio di lista su tutto il territorio nazionale, che viene diviso in circoscrizioni interprovinciali per la Camera, e per il Senato in circoscrizioni regionali (per quelle più grandi) o interregionali (per le più piccole).

La declaratoria di collegamento in una coalizione, da parte dei partiti o i gruppi politici organizzati, viene meno, trattandosi di un elemento tipico delle modalità disrappresentative introdotte dalle perniciose leggi elettorali che si sono succedute nella c. d. seconda Repubblica, e invece ripristinando il primato della rappresentatività politica di ciascun partito riprendendo il sistema disegnato dai nostri Costituenti.

La vocazione sovranazionale del nostro ordinamento è espressa emblematicamente dalla possibilità che i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo – i quali sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che lo riproduca – vi uniscano quello del partito europeo cui il partito italiano risulta collegato.

La vocazione euro-unitaria emerge anche dalla possibilità che il deposito del contrassegno, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, sia accompagnato dall’eventuale attestazione del presidente o del segretario politico del partito europeo cui la lista si dichiari collegata, autenticata e legalizzata nelle forme di legge.

All’attuale spropositato numero di sottoscrizioni (da almeno 1.500 e da non più di 2.000), assolutamente irragionevole, che rappresenta un unicum nel contesto europeo, si sostituisce la previsione per cui la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione. Si tratta di numeri assai più coerenti con il panorama comparatistico esistente in Europa.

 

  • In Francia, gli articoli 54 e seguenti del Code electoral non richiedono sottoscrizioni di elettori per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell'Assemblee nationale composta da 577 deputati.
  • In Spagna è previsto che le candidature per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato presentate dai raggruppamenti di elettori siano sottoscritte da almeno l’1% degli iscritti al censo electoral (registro degli elettori) della circoscrizione (la provincia); nel 2011, il legislatore organico ha aggiunto un secondo paragrafo all’art. 169, comma 3, LOREG, secondo il quale le liste di partiti, federazioni o coalizioni senza rappresentanza nella precedente legislatura devono essere sottoscritte da almeno l’0,1% degli elettori della circoscrizione, così evidenziando chiaramente il favore del sistema elettorale per la partecipazione di nuove offerte politiche.
  • In Portogallo le candidature presentate da gruppi di elettori debbono essere sottoscritte da un numero di elettori pari al 3% del registro degli elettori, ma la formula del 3% non può comportare un numero di sottoscrizioni: a) inferiore a 50 o superiore a 2.000, trattandosi di «parrocchie civili» (órgão da freguesia) o comuni con meno di 1.000 elettori; b) inferiore a 250 o superiore a 4.000, nei restanti comuni.
  • In Germania, per i candidati senza partito o per quelli di partiti politici che non siano stati rappresentati nel Bundestag o in un parlamento di un Land con almeno cinque membri ininterrottamente dalle ultime elezioni, sono necessarie 200 sottoscrizioni di elettori idonei nel collegio (§ 20, comma 2, per. 2, e comma 3, BWahlG). Tale requisito, peraltro, non si applica alle proposte elettorali distrettuali dei partiti delle minoranze nazionali.
  • In Austria per poter partecipare alle elezioni politiche a livello del Bund, e, a tal fine, registrare le liste in tutti i 9 Länder, si devono ottenere le sottoscrizioni di almeno tre membri del Consiglio Nazionale (la camera bassa federale) o, in alternativa, di un certo numero di elettori iscritti nelle liste elettorali in un comune del distretto elettorale del Land; sono necessarie in totale almeno 600 dichiarazioni a sostegno dei candidati elencati, con un minimo di 500 firme nei Länder Vienna e Bassa Austria, di 400 firme nei Länder Alta Austria e Stiria, di 200 firme in Tirolo, Carinzia e Salisburgo, e di 100 firme nel Burgenland e Vorarlberg.
  • In Belgio, il comma 1 dell’art. 116 del Codice elettorale stabilisce che, per l’elezione alla Chambre des Représentants, l’atto di presentazione deve essere firmato: (1) da almeno cinquecento elettori della circoscrizione qualora la popolazione (della circoscrizione elettorale) superi un milione di abitanti; da almeno quattrocento elettori se la popolazione è compresa tra 500.000 e un milione di abitanti e da almeno duecento elettori in tutti gli altri casi; (2) o da tre membri appartenenti alla Camera dei rappresentanti uscente.
  • Nel Regno Unito, per candidarsi alle elezioni politiche, un candidato deve presentare una "nomination paper" firmata da almeno dieci elettori del collegio elettorale in cui intende candidarsi: questo vale sia per i candidati dei partiti politici che per quelli Inoltre, i candidati devono pagare una

 

cauzione di 500 sterline, che viene restituita se il candidato ottiene almeno il 5% dei voti espressi nel collegio elettorale.

Il quadro di cui sopra rende evidente quanto il sistema in vigore nei principali paesi europei è immensamente più ragionevole rispetto all’attuale sistema italiano, che raggiunge il parossistico numero, per le liste dei candidati al Parlamento europeo, di non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, in cui ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori.

Nel sistema qui proposto, invece, si mette in discussione il monopolio dei partiti esistenti e si favorisce la nascita di nuove offerte politiche, limitando il potere degli insider con un’adeguata considerazione degli outsider, che non sono più ostacolati nella loro legittima richiesta di partecipare alla vita pubblica nazionale.

Volendo rafforzare l’identità e la proposta politica di ciascuna lista di partito, spariscono le coalizioni, che hanno spesso assunto valenza elettorale ma non politica, e vengono quindi meno anche le deroghe previste per le coalizioni e, più in generale, viene ridisciplinato il sistema delle esenzioni; in particolare, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste presentate da partiti o gruppi politici che siano collegati e facciano nel simbolo esplicito riferimento a un partito costituito in gruppo nel Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento dell’elezione; in tal caso, l’attestazione del consenso all’uso deve risultare da una dichiarazione del Presidente o del Segretario Politico del relativo Partito europeo, autenticata e legalizzata nelle forme di legge. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, dal Presidente o dal Segretario Politico del partito o gruppo politico, ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

Quanto alla composizione di ciascuna lista, l’elenco di candidati presentati seguirà, salvo il capolista, un ordine alternato di genere; il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e neppure maggiore rispetto alla totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione. Sparisce così il sistema delle liste cortissime, che comportano il rischio della traslazione degli eletti da una circoscrizione all’altra, non più necessario ai fini della riconoscibilità dei candidati che viene affidata alla facoltà di esprimere preferenze, e quindi s’introduce un sistema più conforme al principio del voto diretto.

La “clausola panda”, per il genere meno rappresentato, passa dal 40 per cento ad un terzo del totale dei candidati, con arrotondamento all’unità più prossima. Viene anche meno l’indicazione dei candidati supplenti.

Eliminando le norme legate alla diversa tipologia di collegi, resta prescritto, a pena di nullità di tutte le rispettive candidature, che nessun candidato può accettare la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero la candidatura contestuale in entrambe le Camere, e che ogni candidato nella circoscrizione estero non può essere candidato in alcuna circoscrizione italiana. Nella dichiarazione di presentazione della lista del candidato capolista deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi.

 

Si elimina, tra le cause di ricusazione delle liste, la mancata presentazione del programma politico del partito, che nella pratica si è risolto in un documento assolutamente      generico,       spesso ripetitivo,          che            nessun                    cittadino legge,                mentre l’esplicitazione del programma politico è lasciata all’elaborazione delle rispettive sedi interne e al confronto pubblico con gli altri partiti nel corso della campagna elettorale. La nuova disciplina delle quote di genere e dell’alternanza comporta che l’Ufficio centrale prescriva, in caso di violazione, di sostituire il capolista di genere eccedentario col primo candidato di genere deficitario che segue nella lista, cominciando dalla lista presentata per ultima, e, in caso di concomitanza, mediante sorteggio tra tali liste, e ciò sino a conseguire il rispetto della prescrizione. Si tratta dello stesso meccanismo che si applicherebbe per eliminare le candidature eccedentarie rispetto a quelle consentite tra diverse circoscrizioni, mentre si procederà a cancellare da tutte le liste il candidato che abbia accettato la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero per entrambe le Camere. Dopo le operazioni dell’Ufficio centrale, resteranno senza effetto eventuali

rinunce.

Quanto alle operazioni di sorteggio della posizione sulla scheda, sono modificate in conseguenza del venir meno delle due tipologie di collegio, e si aggiunge che sul manifesto dovranno essere riportati in calce al contrassegno anche i nominativi dei candidati secondo l’ordine di presentazione.

Alla sezione elettorale andrà assegnata una PEC che dovrà essere indicata sulla relativa carta intestata. La previsione non è formale, visto che più avanti si prevede che il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura e al Comune via PEC. Lo stesso varrà per la trasmissione dei verbali in estratto via PEC all’Ufficio Centrale nazionale.

Quanto alla scheda, in coerenza col sistema plurinominale e proporzionale di lista prescelto, essa reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista, al cui fianco sono tracciate due linee orizzontali per l’indicazione di non più di due preferenze, una delle quali, se entrambe espresse, deve essere di genere diverso

Se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnare la preferenza al rispettivo capolista. In tal modo si salvaguarda la posizione di preminenza di colui/colei che ha un ruolo politico e organizzativo dirigenziale nel partito e che, coeteris paribus, si vedrà ascrivere una quota aggiuntiva di preferenze, derivante dai sostenitori del partito che non abbiano espresso interesse verso altri specifici candidati della medesima lista.

Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnarla al rispettivo capolista.

Entro questi limiti opera anche l’attribuzione del voto, se l’elettore traccia un segno su più di una lista, quando abbia espresso preferenze per candidati di una delle liste

 

segnate, nel qual caso resta valido per la lista segnata e per le preferenze validamente espresse; altrimenti, il voto è nullo.

A livello di sezione, si dichiarerà il risultato dello scrutinio indicando i voti di ciascuna lista e le preferenze dei rispettivi candidati, segnalando in particolare il numero delle schede di ciascuna lista in cui, non essendo state espresse preferenze, queste vengono attribuite al rispettivo capolista sommandole a quelle ricevute direttamente.

Quanto alla determinazione della cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nella circoscrizione, essa sarà corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; la cifra individuale di ogni candidato è corrispondente alla somma dei voti di preferenza validi e di quelli provvisoriamente assegnati. Si determina così, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo le rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il sistema di trasformazione dei voti in seggi opera – previa esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli assegnati al Trentino Alto Adige, la cui normativa non viene innovata – mediante riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, utilizzando il cosiddetto metodo D’Hondt dispari, che è il più proporzionale dei sistemi d’Hondt, e ciò proprio per limitare il naturale effetto di trascinamento a favore delle liste maggioritarie tipico del c. d. D’Hondt continuo (divisori: 1, 2, 3, 4, etc.); a tal fine si divide il totale della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per i numeri 1, 3, 5, 7, 9, etc, e si distribuiscono i seggi nell’ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino a esaurimento di quelli disponibili nella Circoscrizione Unica Nazionale, ottenendo così il numero totale dei seggi spettanti a ciascuna lista; si procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista secondo le rispettive cifre elettorali circoscrizionali, utilizzando il medesimo metodo d’Hondt dispari e distribuendo i seggi nell’ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino all’esaurimento dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Subito dopo, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti. In caso di non corrispondenza, l’Ufficio procede alle seguenti operazioni: individua le liste cui risultano assegnati nelle circoscrizioni seggi in eccedenza rispetto a quelli spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale, e li sottrae a ciascuna lista nelle circoscrizioni nelle quali li abbia ottenuti col minore quoziente D’Hondt dispari, e ciò sino a raggiungere il numero di seggi effettivamente spettanti alla lista; attribuisce infine tali seggi alle liste rimaste deficitarie in sede circoscrizionale rispetto all’ambito nazionale, attribuendoli nelle circoscrizioni nelle quali ciascuna lista deficitaria abbia ottenuto il maggiore quoziente D’Hondt dispari, sino a concorrenza dei seggi spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale. Non appena ricevuto il verbale dell’Ufficio Centrale Nazionale con l’indicazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella singola circoscrizione, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista i candidati secondo la graduatoria delle preferenze.

 

In caso di candidati eletti in più circoscrizioni è proclamato nella circoscrizione nella quale la rispettiva lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; in ogni caso di vacanza, subentra nel seggio il primo dei non eletti nella rispettiva lista circoscrizionale, secondo la graduatoria delle preferenze mentre nel caso, per altro assolutamente improbabile, in cui la lista circoscrizionale abbia esaurito i candidati, il seggio viene attribuito al primo dei non eletti della stessa lista nella circoscrizione col migliore quoziente D’Hondt dispari rimasto inutilizzato.

Per l’elettorato attivo e passivo al Senato, ma in generale per tutta la disciplina delle operazioni di voto e scrutinio, si opera un rinvio al testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957 n. 361. Nel caso della Camera alta, però, le Corti di Appello di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo si costituiscono in Uffici Circoscrizionali per le rispettive circoscrizioni interregionali, che, come si è detto, accorpano regioni limitrofe.

In caso di concomitanza con le elezioni per la Camera dei Deputati, l’Ufficio Centrale Nazionale per la Camera dei Deputati svolge le funzioni di Ufficio Centrale Nazionale anche per le elezioni del Senato della Repubblica, le cui operazioni di scrutinio precederanno quelle per la Camera dei Deputati; in caso di elezioni soltanto per il Senato della Repubblica, il relativo Ufficio Centrale Nazionale viene costituito come previsto dal predetto art. 12 del DPR n. 361 del 1957.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE

Titolo progetto di Legge Costituzionale:

MODELLO CANCELLIERATO ITALIANO

 

La presente proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare intende introdurre nel nostro sistema istituzionale una forma di governo basata sul c. d. “Cancellierato”, che ha già dato buona prova di sé in Germania, e che potrebbe assumere caratteristiche peculiari per renderlo compatibile col nostro sistema costituzionale realizzando il c. d. “cancellierato italiano”.

La proposta nasce dall’esigenza, generalmente avvertita, di dare maggiore peso e responsabilità alla figura del Presidente del Consiglio, ma anche al Governo nel suo insieme, senza snaturare il ruolo centrale del Parlamento e la figura di massima garanzia rappresentata dal Presidente della Repubblica, mentre il ruolo del Presidente del Consiglio acquisterà maggiore forza e responsabilità, ottenendo l’investitura personale dalle Camere sulla base di una motivata mozione di fiducia e potendo essere sfiduciato con lo strumento della c. d. “sfiducia costruttiva” con coeva indicazione di un nuovo premier.

La scelta del Cancellierato è suggerita dall’affinità tra le origini storiche del sistema democratico tedesco e di quello Italiano, entrambi risorti dalle ceneri del totalitarismo e ispirati ai principi della democrazia liberale in un impianto Istituzionale tale da garantire un virtuoso equilibrio tra poteri dello Stato.

Tuttavia i due sistemi, se pure ispirati dagli stessi principi, hanno finito per differenziarsi, giacché il sistema tedesco ha dato maggiore responsabilità e capacità di azione al premier rispetto al Parlamento e al suo stesso Governo., mentre in quello italiano il premier è solo un “primus inter pares”, esposto alle dinamiche politiche delle coalizioni che si sono via via succedute al governo del Paese, indebolendone il ruolo e la responsabilità di fronte ai cittadini.

E siccome da tempo si sono prodotte tante iniziative per rafforzare il ruolo del premier, senza tuttavia ottenere il sufficiente consenso parlamentare e anche popolare, mentre è tuttora in itinere una proposta di legge per istituire un c. d. “premierato elettivo” che renderebbe subalterna la figura del Capo dello Stato e finirebbe per sconvolgere delicati equilibri istituzionali, i sottoscritti promotori hanno pensato che la presentazione di una LIP costituzionale pr l’introduzione del Cancellierato italiano potrebbe costituire un buon suggerimento al Parlamento, cui comunque tocca, in definitiva, ogni decisione in merito, allo scopo di rafforzare il ruolo del premier senza tuttavia indebolire quello degli altri organi costituzionali.

Invero, sin dai primi anni della Repubblica, si è avvertita l’esigenza di fare evolvere il sistema istituzionale rendendolo maggiormente incisivo nelle scelte politiche e nell’attuazione dei programmi di governo, spesso rimasti inattuati per il venir meno della necessaria coesione tra i partiti di governo, mentre le opposizioni parlamentari non si sono mostrate in grado di formulare una compiuta proposta alternativa.

Il tentativo di ottenere lo stesso scopo attraverso le reiterate modifiche alle leggi elettorali, con cui sono state introdotte, via via, sempre più robuste dosi di meccanismi maggioritari, non ha sortito alcun effetto, posto che, in ogni caso, la nascita dei governi è sempre dipesa dalla formazione

 

di coalizioni capaci di unirsi nel momento elettorale ma poi sempre più pronte a dividersi nella pratica di governo e anche nel ruolo di opposizione.

Per tali ragioni i promotori ritengono che lo scopo di rafforzare il ruolo del premier e di implementare l’efficacia dell’azione di governo possa essere meglio raggiunto intervenendo sulla formazione dell’Esecutivo piuttosto che sulla formazione del Parlamento, il cui compito precipuo deve essere quello di essere pienamente rappresentativo del Paese, in modo che ogni cittadino possa scegliere liberamente chi sarà chiamato a rappresentare il Paese nel consesso che ha la responsabilità di produrre l’impianto legislativo destinato a regolamentare la vita della società.

L’introduzione del Cancellierato italiano darebbe al premier l’autorevolezza necessaria per dirigere la politica generale del Governo mantenendo l’unità d’indirizzo politico e amministrativo dei singoli ministri che, in tal modo, non risponderebbero più ai partiti di provenienza ma al premier e, tramite lui, al Paese e si aprirebbe la strada alla tanto auspicata maggiore governabilità e stabilità, pur mantenendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie costituzionali tipiche di un compiuto sistema di democrazia liberale.

La centralità del Parlamento verrebbe preservata e rafforzata, mentre la figura del Capo dello Stato, espresso dal Parlamento con maggioranza qualificata, vedrebbe rafforzato il suoi ruolo di rappresentante dell’Unità nazionale e di ultimo decisore nei momenti emergenziali di crisi politica sempre possibili.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE

Modifica degli articoli 92, 93, 94, 95, 70, 77, 88 della Costituzione Art.1.

 

L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

<<Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è designato dal Presidente della Repubblica. Il candidato designato dovrà presentarsi entro dieci giorni dinanzi al Parlamento in seduta congiunta, e risulterà eletto se consegue la fiducia espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla base di un documento politico contenente l’indicazione delle linee fondamentali della politica che il Presidente del Consiglio intende perseguire.

Qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procederà a una seconda votazione dopo dieci e non oltre quindici giorni dalla prima, con la medesima maggioranza; in mancanza della necessaria maggioranza, spetta al Presidente della Repubblica di designare altra persona che dovrà presentarsi alle Camere riunite per conseguire la fiducia come al comma 3.

Dopo il termine di 30 giorni dalla prima votazione, se nessun candidato designato risulta eletto per non aver conseguito la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere>>.

Art.2.

L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

<<Art.93. – Il Presidente della Repubblica con proprio decreto nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto, il quale presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto nomina i ministri, ed allo stesso modo li può revocare.

I ministri nominati, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.

L’incarico di ministro e quello di sottosegretario di Stato sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare; la legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l’incarico>>.

Art.3.

L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

<<Art.94. – Il Presidente del Consiglio cessa dalla sua carica se il Parlamento in seduta comune, nel corso della legislatura, con votazione per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l’indicazione di un diverso Presidente del Consiglio.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. Le mozioni di sfiducia, di cui al comma precedente, non possono essere più di tre per ciascuna legislatura.

La nomina del nuovo Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, quale atto necessariamente conseguente, comporta la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e la conseguente decadenza dei Ministri in carica e dei sottosegretari che siano stati nominati dal cessato Governo.

In qualsiasi altro caso di cessazione del Presidente del Consiglio dalla sua carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni, per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 92 >>.

Art.4.

L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

<<Art.95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del parlamento. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività̀ dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri>>.

Art.5.

L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

<<Art.70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, rinviando alla fonte regolamentare la disciplina specifica>>.

Art.6.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

<<Art. 77. Il Governo non può, senza deleghe delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità̀, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I regolamenti Parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo>>.

Art.7.

L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

<<Art.88. – Il Presidente della Repubblica, salva l’ipotesi di scioglimento necessario di cui all’articolo 92, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, rifiutino l’approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma>>.