di Ettore Bonalberti

Presidente ALEF ( Associazione Liberi e Forti- www.alefpopolaritaliani.it)

 

Ho seguito con interesse il confronto apertosi sul prossimo referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei giudici. Pur non essendo contrario a detta separazione, alla fine, ritengo sia più importante evitare ogni tentativo di annullare la separazione dei poteri sancita dalla Costituzione tra legislativo, esecutivo e giudiziario. Ecco perché ho aderito al Comitato De Gasperi-Moro per il NO alla separazione delle carriere, così come nel 2016 con gli amici Gargani e Tassone costituimmo il Comitato dei popolari per il  NO alla “deforma costituzionale” promossa dall’allora presidente del consiglio Matteo Renzi.

In estrema sintesi ecco le ragioni del NO del nostro Comitato nel prossimo referendum costituzionale:

     SEI RAGIONI MOTIVATE PER DIRE NO ALLA RIFORMA

 

1.NO AL METODO CON CUI LA RIFORMA È STATA APPROVATA

La riforma costituzionale della magistratura è l’ennesima riforma voluta da una sola parte politica, senza alcun tentativo di dialogo e di confronto con l’altra parte politica, tanto è vero che nasce da un’iniziativa del Governo in carica ed è stata approvata così come concepita dal Governo in carica, senza che il Parlamento abbia potuto apportarvi alcuna modifica. È stato pertanto tradito lo spirito costituente con cui fu approvata la nostra Costituzione, nata dalla capacità di forze politiche contrapposte di saper mediare e trovare un accordo alto sulle regole fondamentali della Repubblica. Alcide De Gasperi e Aldo Moro, entrambi padri costituenti, sono stati scelti dal Comitato come nomi simbolo di quel metodo del dialogo, della mediazione, dell’ampia condivisione delle regole costituzionali, che la riforma costituzionale della magistratura voluta dal Governo Meloni ha tradito.

2. NO PERCHE’ LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA NON È LA VERA PRIORITA’ IN MATERIA DI GIUSTIZIA. LE PRIORITA’ DEL SERVIZIO GIUSTIZIA NON AFFRONTATE DALLA RIFORMA SONO L’ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI ED IL DRAMMATICO SOVRAFFOLAMENTO DELLE CARCERI.

Occorre chiedersi per valutare questa riforma costituzionale se essa affronti le priorità del settore giustizia. La Risposta è NO. Tale riforma non affronta in  alcun modo né l’eccessiva durata di tutti i processi, penali, civili, amministrativi, né affronta il tema del drammatico sovraffollamento delle carceri italiane che costituiscono le vere ed urgenti priorità in materia di funzionamento del nostro sistema giudiziario. NO pertanto ad una riforma che non affronta in alcun modo i veri problemi della Giustizia oggi in Italia.

3. NO ALLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE FRA PUBBLICI MINISTERI E GIUDICI PERCHE,’ DOVE ESSA È STATA REALIZZATA, I PUBBLICI MINISTERI SONO STATI SOTTOPOSTI A FORME DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DELL’AZIONE PENALE DA PARTE DEL POTERE ESECUTIVO CON CONSEGUENTE INDEBOLIMENTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA.

La separazione delle carriere fra Pubblici Ministeri e Giudici è stata presentata dai promotori della riforma come una necessità al fine di attuare il giusto processo e rendere il Giudice penale terzo rispetto al Pubblico Ministero ed alla difesa dell’imputato. Il Giudice penale secondo i sostenitori della riforma non sarebbe realmente terzo se il Pubblico Ministero appartiene alla sua stessa carriera. In realtà la terzietà del Giudice rispetto alle parti può essere meglio garantita nel nostro sistema processuale da una più puntuale disciplina delle regole di doverosa astensione del Giudice in caso di suoi particolari rapporti con una delle parti, ivi compreso il PM, nonché dei casi in cui il Giudice può essere ricusato.

Pertanto, non occorre la separazione delle carriere fra Giudici e Pubblici Ministeri che, per contro, laddove è stata realizzata, ad esempio in Francia, ha determinato la soggezione dei Pubblici Ministeri a forme di indirizzo e di controllo della loro azione penale da parte del potere esecutivo, con conseguente indebolimento della loro autonomia ed indipendenza. Infatti, i Pubblici Ministeri francesi sono soggetti ad istruzioni di carattere generale del Ministro della Giustizia francese, e, peraltro, a differenza dei Pubblici Ministeri italiani, non godono dell’inamovibilità, potendo essere trasferiti dal Potere esecutivo, senza il loro consenso. Pertanto, sulla base di tale esperienza comparativa, anche in Italia potrebbe verificarsi con la separazione delle carriere l’indebolimento dell’autonomia ed indipendenza dei Pubblici Ministeri.

4. NO AL CRITERIO DEL SORTEGGIO PREVISTO DALLA RIFORMA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEI DUE CONSIGLI SUPERIORI DELLA MAGISTRATURA CHE SOSTITUIRANNO L’ATTUALE UNICO CONSIGLIO SUPERIORE.

La riforma prevede che l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura sia sostituito da due Consigli Superiori della Magistratura, uno della magistratura giudicante e l’altro della magistratura requirente e che i componenti dei due CSM siano estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, eletti dal Parlamento e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure da definirsi con una legge ordinaria successiva.

Evidenziamo innanzitutto che il sorteggio non è di per sé un criterio idoneo per la selezione di componenti di organi di rilevanza costituzionale, essendo un criterio di selezione determinato dal caso; se la riforma fosse confermata dal popolo italiano, i due CSM, quali organi superiori di autogoverno dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti, avrebbero un’autorevolezza inferiore rispetto a quella dell’attuale unico CSM, perché essi sarebbero costituiti da componenti estratti a sorte e pertanto privi di una legittimazione forte.

Va inoltre evidenziato che la riforma prevede una differenza grave fra il sorteggio dei professori universitari in materie giuridiche e degli avvocati con quindici anni di professione, costituenti un terzo dei due CSM, ed il sorteggio dei magistrati giudicanti e dei requirenti costituenti i 2/3 dei due CSM. 

Infatti i professori e gli avvocati vengono sorteggiati da un elenco di eletti dal Parlamento (cosiddetto sorteggio temperato) mentre i componenti togati dei due CSM vengono sorteggiati fra i magistrati dell’una e dell’altra carriera in modo puro e semplice.

Pertanto, qualora fosse approvata la riforma, all’interno dei due CSM i componenti non togati sorteggiati da un elenco di eletti dal Parlamento potrebbero vantare una legittimazione maggiore dei componenti togati sorteggiati in modo puro e semplice, con conseguente rischio di indebolimento dell’autonomia ed indipendenza della magistratura. Peraltro, tale diversità dei due criteri di sorteggio è la prova che la riforma è contro la magistratura nel suo insieme, perché è privo di ragionevolezza l’aver previsto che il Parlamento possa eleggere gli accademici e gli avvocati da cui sorteggiare i componenti non togati dei due CSM e che ai magistrati giudicanti e ai pubblici ministeri non sia stato concesso lo stesso trattamento, cioè di compilare mediante elezione un elenco di loro colleghi da cui estrarre a sorte i componenti togati dei due CSM. Occorre dunque dire No a tale riforma perché indebolisce il principio di autogoverno della magistratura.

5. NO ALL’ALTA CORTE DISCIPLINARE PREVISTA DALLA RIFORMA PER GIUDICARE SIA IN PRIMO GRADO CHE IN SECONDO GRADO SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI SIA AI GIUDICI CHE AI PUBBLICI  MINISTERI, CON GRAVE ESCLUSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE SUE DECISIONI.

La riforma costituzionale istituisce l’Alta Corte disciplinare che avrà competenza a giudicare sui procedimenti disciplinari relativi sia ai giudici che ai pubblici ministeri. Salta in evidenza come, dopo avere previsto la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri e dopo avere previsto due distinti Csm, uno per la magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente, l’istituzione di una Corte disciplinare unica sia per i giudici che per i pubblici ministeri costituisca un elemento di contraddizione all’idea di separazione, perché, dopo aver separato, al momento di disciplinare la competenza sui procedimenti disciplinari, la riforma anziché individuare due distinti organi disciplinari, uno per i Giudici ed uno per i Pubblici Ministeri, individua invece un Giudice disciplinare unico sia per giudici che per i pubblici ministeri; proprio questa evidente anomalia spiega però bene quello che è lo scopo della riforma: indebolire la magistratura, tanto che al momento di disciplinare l’aspetto disciplinare la riforma torna a riunirli sotto la competenza di un Giudice disciplinare comune.

Un’ulteriore anomalia della riforma è costituita dal fatto che l’Alta Corte disciplinare è giudice disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri sia in primo grado che in secondo grado. Infatti, benché in secondo grado la stessa giudichi con una composizione diversa da quella di primo grado, la circostanza che a giudicare sull’appello avverso le decisioni disciplinari dell’Alta Corte disciplinare sia la stessa Alta Corte disciplinare, pone dubbi sulla imparzialità delle decisioni disciplinari di secondo grado.

Infine, sul punto, il fatto più grave è che sia stata l’avere escluso il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dall’Alta Corte disciplinare quale Giudice disciplinare di secondo grado, riducendo le garanzie attualmente previste per tutti i magistrati che, se sottoposti a sanzioni disciplinari da parte dell’attuale CSM, possono impugnare la decisione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 

6. NO ALLA RIFORMA PERCHE’ ESSA E’ STATA APPROVATA DA UN PARLAMENTO COSTITUITO PER LO PIU’ DA SOGGETTI NON ELETTI PERSONALMENTE DAI CITTADINI, MA “NOMINATI”, A CUI E’ STATO ASSEGNATO IL SEGGIO DI PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA GRAZIE ALLA LORO COLLOCAZIONE UTILE NELLE LISTE BLOCCATE DEI PARTITI, MENTRE SI RICORDI CHE LE NORME COSTITUZIONALI CHE LA RIFORMA OGGETTO DI REFERENDUM VORREBBE CAMBIARE, SONO STATE APPROVATE DAI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE CHE IL 2 GIUGNO DEL 1946 FURONO ELETTI PERSONALMENTE CON VOTO DI PREFERENZA.

Un’altra ragione di carattere sistematico per dire No alla riforma costituzionale sull’assetto della magistratura è che essa è stata approvata da un Parlamento costituito per la sua maggior parte da nominati. Infatti, il 61% degli attuali parlamentari non ha ricevuto una legittimazione personale per stare in Parlamento, essendo risultati eletti, non grazie a voti individuali di preferenza, ma grazie alla loro posizione utile nelle liste dei partiti di appartenenza. E’ nostra convinzione che per modificare la Costituzione i parlamentari debbano avere una legittimazione popolare piena, anche personale, a sedere in Parlamento, anche perché le norme della Costituzione repubblicana sono state approvate da un’Assemblea costituente i cui componenti furono tutti eletti il 2 giugno del 1946, perché votati personalmente, ed avevano quindi una legittimazione personale forte per concorrere nella redazione della Costituzione. 

Diciamo dunque anche per questa ragione NO a tale riforma. Per riformare la Costituzione, per di più in un settore delicatissimo come quello relativo all’assetto della magistratura, è necessario che il Parlamento sia costituito da parlamentari tutti realmente eletti dal Popolo Italiano, con i voti di preferenza personali, ovvero eletti personalmente con il sistema dei collegi uninominali. No, dunque ad una riforma approvata con il concorso decisivo di parlamentari nominati e non realmente eletti dal Popolo italiano, che vorrebbero modificare norme costituzionali varate dai deputati dell’Assemblea costituente tutti eletti personalmente.