Il concetto e la nozione di che cosa intendiamo con la parola diritto, appare già presente nella mente di ogni essere umano.

Osserviamo. Possiamo riscontrare nella comune esperienza che chiunque possiede le seguenti nozioni.

  1. La vita di ogni persona si svolge in un continuo rapporto con la vita di molte altre; all’interno di un gruppo (di un insieme di gruppi) di persone che chiamiamo SOCIETÀ;
  2. È bene(è utile, è conveniente per ciascuno e per tutti insieme)trovare “forme” (modi) di comportamento, ossia REGOLE, seguendo le quali ad ogni membro sia garantita l’osservanza del principio enunciabile con le parole “uguale libertà e uguale responsabilità”: ogni persona deve essere rispettata nella sua libertà di scegliere come vivere e nello stesso tempo deve rispettare la libertà di ogni altra di scegliere come vivere.
  3. che è bene(è utile è conveniente per tutti)che si costituisca un’organizzazione sociale stabile per mezzo della quale sia possibile porre in essere, “dettare” LEGGI (testi scritti) che contengono le regole di comportamento o norme, necessarie a garantire l’attuazione del principio “uguale libertà, uguale responsabilità”.

Possiamo dire ora che i concetti sopra esposti costituiscono “i fondamenti” del diritto e su di essi il diritto può essere posto, “dettato”, (come si è detto sopra al punto n. 3) da un’Organizzazione stabile della società che, da circa due secoli, è stata denominata col termine STATO.

La parola stato trova la sua origine nella stessa radice delle parole “stabile e “stare”, che esprimono il concetto di “essere fermo”.

Le prime forme di quel tipo di organizzazione sociale a cui diamo oggi il nome di “stato” si riferiscono appunto al realizzarsi di forme organizzative stabili nel tempo.

Storicamente si sono realizzati vari tipi di organizzazioni stabili (Es. la polis, città stato, in Grecia, la Res Publica a Roma, il sistema feudale) nelle quali però il principio "uguale libertà, uguale responsabilità" non era né espressamente riconosciuto né effettivamente praticato e rispettato. L’affermazione di questo principio nella storia umana è avvenuta gradualmente e secondo un andamento non uniforme (anzi secondo un andamento ora progressivo ora regressivo) nelle varie regioni della terra e nelle varie epoche.

Possiamo rilevare che per molti secoli nelle diverse forme organizzative spontanee (che comunemente chiamiamo “popoli”) si otteneva un’organizzazione stabile soprattutto mediante il dominio di uno o più gruppi sociali (caste o classi nobiliari) sul resto della popolazione. Dominio esercitato in parte con l'uso della "forza" (delle armi) in parte attraverso un "consenso" ottenuto con diversi strumenti (soprattutto a seguito dell’adesione della popolazione a tradizioni consolidate fondate in prevalenza su concezioni religiose).

Soltanto con l'inizio dell'epoca contemporanea (1789) assistiamo all’instaurarsi di organizzazioni sociali stabili alle quali possiamo dare il nome di “stato”, nel significato di struttura organizzativa stabile che riconosce come proprio fondamento il principio di "uguale libertà, uguale responsabilità".

Tali Stati infatti si sono “auto-fondati” approvando un Atto costitutivo (o costituzione) nel quale si dichiara espressamente di riconoscere e garantire detto principio.

Nasce così quella forma organizzativa stabile, attualmente diffusa oggi in moltissimi paesi, che chiamiamo STATO DI DIRITTO: in essa il concetto di diritto e il concetto di stato sono complementari: ognuno dei due è fondamento dell’altro.

Questi concetti su cui si fonda lo stato di diritto.

  1. Lo Stato si proclama come “autorità originaria”(non derivata da nessun’altra autorità) e come la “fonte unica” del Diritto, della Legge, ossia delle norme di comportamento che debbono essere osservate dalle persone che vivono nel territorio sul quale esso esercita la sovranità.
  2. Stabilisce che gli Organi rappresentativi dello Stato mediante i quali esso esercita la sua attività rimangono assoggettate alle norme del Diritto dettato dallo Stato.
  3. Detta apposite norme mediante le quali vengono predisposti appositi organi cui è affidato il compito di garantire l’osservanza della Legge(a partire dalla Legge che sta a fondamento di tutte le leggi, la Costituzione)

Il concetto espresso punto B sopra riportato merita una particolare attenzione. Osserviamo infatti che in esso si riscontra il principio fondamentale, dello “stato di diritto”. Principio che è stato denominato Principio di legalità.

In base a detto principio tutte quelle persone che hanno titolo, cioè il potere in base alla Legge, di agire in rappresentanza dello Stato sono comunque obbligate ad osservare le norme di legge che hanno loro conferito il potere stesso. Va precisato che dette persone sono comunque tenute a rispettare le leggi che lo stato ha approvato in qualsiasi materia come qualsiasi altra persona.

Nello stato di diritto quindi tutti sono soggetti alla legge, nessuno è al di sopra la legge.

Facile osservare come il principio di legalità sia già contenuto nel principio “uguale libertà, uguale responsabilità”. Notiamo infatti che i rappresentanti dello stato, ossia coloro che esercitano una quota del “potere statale” (come vedremo più avanti), dispongono di un grado maggiore libertà di prendere decisioni rispetto agli altri.

A questo maggior grado di libertà deve corrispondere un uguale aumento del grado di responsabilità (del dovere di rispondere delle proprie azioni). Resta così assodato che nello stato di diritto nessuna persona esercita un potere, una libertà di decidere, che non sia regolato dalla Legge.

In ogni caso, (in base al concetto esposto sopra alla lettera C) lo stato di diritto detta norme per mezzo delle quali coloro che trasgrediscono le leggi vengono chiamati a rispondere e a riparare gli effetti dannosi della loro trasgressione.

In particolare la Costituzione detta norme per mezzo delle quali siano cancellate dall’ordinamento (annullate) le norme dettate dallo Stato che, eventualmente (e per errore dell’organo statale che le ha emanate), siano in contrasto con il principio "uguale libertà, uguale responsabilità".

Come si è detto sopra, lo Stato di diritto si auto-fonda, (e si auto-definisce) in riferimento alla propria COSTITUZIONE.

(Continua)

Giorgio Pizzol