Domenica 22 e  lunedì 23 marzo 2026 i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi, mediante un Referendum  sulla cosiddetta riforma Nordio, approvata  dal Parlamento con una  legge costituzionale.

La riforma prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, con l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, i cui membri non saranno più eletti ma verranno scelti con sorteggio, e la creazione di un’Alta Corte, che dovrà decidere sui giudizi disciplinari a carico dei magistrati, finora rimessi alla competenza del CSM.

Si tratta di un referendum confermativo, per la cui validità non è richiesto il raggiungimento di un quorum di votanti, sicché la legge entrerà in vigore solo se i otterranno la maggioranza dei voti espressi.

Una riforma che viene da lontano

La separazione delle carriere è un tema presente da decenni nel dibattito italiano e nasce nel 1989 con la riforma del processo penale, passato da un modello inquisitorio a uno accusatorio, in seguito alla quale, nel 1999, è stato riscritto l’art. 111 della Costituzione, con l’affermazione del principio del giusto processo, fondato sul contraddittorio tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo.

La riforma sottoposta al referendum intende completare questo percorso, introducendo in modo più netto la distinzione tra il pubblico ministero, che svolge le indagini e sostiene l’accusa nel processo, e il giudice.

Allo stesso tempo, la riforma si propone di porre rimedio alla cosiddetta degenerazione correntizia che si è verificata all’interno del CSM, le cui decisioni (anche di grande importanza, come le nomine dei magistrati che dirigono gli Uffici) vengono spesso adottate in base a una logica di spartizione tra le correnti attive nell’ambito dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Una giustizia penale “giusta”

La giustizia penale deve perseguire i reati e accertare le responsabilità, ma sempre nel rispetto dei diritti Fondamentali della persona: la dignità, il diritto di difesa, la presunzione di innocenza. Una giustizia penale “giusta” è una giustizia efficiente ma soprattutto equilibrata, fondata sulla rigorosa distinzione dei ruoli delle parti del processo e sull’imparzialità del giudice, del quale deve essere garantita l’indipendenza. È una giustizia antitetica all’utilizzo dell’azione penale come affermazione anticipata di colpevolezza; una giustizia che rifiuta il Giustizialismo frutto di un’impostazione ideologica secondo cui chi la esercita ha il compito di affermare i principi morali che devono ispirare la società; una giustizia guidata dalla drammatica consapevolezza di svolgere un compito che è comunque sempre limitato e parziale.

La riforma Nordio non pretende di risolvere tutti i problemi della giustizia penale. Essa introduce alcune misure che mirano a favorire l’instaurarsi di una cultura e di prassi più conformi ai principi costituzionali che regolano l’esercizio del potere giudiziario.

Separazione delle carriere

La prima di queste è la separazione delle carriere. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso corpo della magistratura: entrano con lo stesso concorso, condividono la formazione e sono governati da un unico CSM, che decide sulle loro progressioni in carriera, sui loro trasferimenti, sulla loro responsabilità disciplinare e sulla loro formazione.

Il passaggio dall’una all’altra funzione è oggi consentito in ipotesi assai limitate e, di fatto, da vari anni si verifica assai di rado. Ciononostante, l’appartenenza ad un unico corpo ha prodotto, in molti casi, una forte compenetrazione strutturale tra chi giudica e chi accusa, con la conseguenza di inevitabili condizionamenti reciproci.

La riforma – prevedendo carriere separate due CSM autonomi e una Alta Corte disciplinare esterna al CSM – mira a rafforzare la terzietà del giudice e a dare piena attuazione al principio del “giusto processo” nell’ambito di un sistema accusatorio, favorendo così anche l’affermarsi di una posizione di parità tra pubblica accusa e difesa.

Non è colpita l’indipendenza né dei giudici né dei pubblici ministeri, indipendenza che resta costituzionalmente garantita. Anzi: tramite una distinzione strutturale fra il giudice, terzo e imparziale, e il pubblico ministero, che svolge imparzialmente le indagini ed esercita l’azione penale, questi interventi di riforma potranno cooperare a rafforzare l’indipendenza dell’intero corpo giudiziario.

In questa prospettiva, la separazione delle carriere rappresenta un primo passo verso un equilibrio più maturo del sistema democratico e può favorire un cambiamento di mentalità, nella magistratura e nella società. È l’avvio di una possibile rivalutazione complessiva del sistema, che dovrà proseguire sul piano organizzativo e istituzionale.

Certamente, occorre essere consapevoli che questo nuovo assetto non è esente da alcuni rischi e, in particolare, dal pericolo che nel corpo dei pubblici ministeri, governato da un CSM a loro riservato, non vengano meno le alterazioni che si sono riscontrate in questi anni nell’attività della magistratura requirente, a cui è parso finora impossibile porre rimedio sul piano della responsabilità. Ne sono un esempio a tutti noto la celebrazione di processi eclatanti poi conclusi in un nulla di fatto, con gravissime conseguenze per le persone coinvolte e per il funzionamento del sistema giudiziario.

Molto dipenderà, in questo senso, dalle leggi con le quali la riforma costituzionale, se confermata dal referendum, verrà attuata dal Parlamento.

Il sorteggio

La riforma introduce il sorteggio dei componenti dei due CSM. Il sistema del sorteggio presenta certamente delle criticità relative al profilo dei soggetti selezionati e al possibile riproporsi, ma in termini del tutto casuali, di concezioni ideologiche di parte. Tuttavia, il sorteggio costituisce oggi il rimedio più plausibile alla degenerazione del sistema correntizio, che impone ormai con evidenza l’adozione di un intervento riformatore.

L’Alta corte disciplinare

La riforma introduce anche un nuovo organo che avrà il compito di sanzionare i comportamenti illeciti dei magistrati (Pm e giudici), compito finora affidato al CSM. L’Alta corte dovrebbe rendere più trasparenti ed efficaci i giudizi disciplinari.

Una scelta consapevole per il SÌ

Dopo anni di immobilismo quasi totale della politica, la riforma Nordio ha inteso affrontare il tema dell’amministrazione della giustizia, soprattutto in ambito penale, per ricondurre nei binari di un corretto equilibrio i rapporti tra i soggetti del processo e, di conseguenza, anche i rapporti tra la funzione giudiziaria e quella legislativa ed esecutiva.

Pur nella consapevolezza dei limiti di questa riforma, la scelta che pone la consultazione referendaria è tra votare NO, bloccando sul nascere un tentativo di rinnovare il sistema e avallando il mantenimento della situazione attuale ancora per molti anni, oppure votare SÌ e consentire l’avvio di un tentativo di rendere la giustizia più equilibrata e giusta.

Nella coscienza realistica che spesso la ricerca del modello perfetto finisce per unificare ogni concreto tentativo di cambiamento, la scelta di votare SÌ appare come la soluzione più ragionevole